Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l’aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro).
Lo stesso comma 1, art. 31 dispone, inoltre, che l’indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro
NOTA BENE: previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici, che il nucleo familiare non sia destinatario del reddito di cittadinanza)
L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre:
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DA PARTE DELL’INPS
L’art. 32 del DL n. 50/2022 dispone che l’INPS, previa apposita domanda, eroghi l’indennità una tantum pari a 200 euro:
- nel mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022
NOTA BENE: Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
– la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
– non essere essere titolari di trattamenti pensionistici;
– non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile.
NOTA BENE: Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
– l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti;
– essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione Separata INPS;
– agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
L’INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l’indennità una tantum di 200 euro:
- ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro
- ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpI e DISCOLL
- ai percettori dell’indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza
L’indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell’INPS.
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