Nell’ambito della Finanziaria 2021 c’è una novità che interessa le imprese che vogliono effettuare investimenti in beni strumentali in quanto è stato stabilito il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta.
In particolare è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022.
Nello specifico l’agevolazione c.d. “Transizione 4.0” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:
- i beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
- i beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
- i beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.
Le condizioni per poter utilizzare il credito d’imposta
I nuovi crediti d’imposta spettano alle imprese residenti in Italia e che non siano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrative o similari.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni. Per quanto concerne i beni in leasing, il mancato diritto di riscatto nonché la cessione del contratto durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo.
Un’importante novità riguarda l’inclusione nel credito d’imposta anche per gli investimenti in beni immateriali.
Si fa presente che per gli investimenti in beni strumentali materiali / immateriali generici il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in un’unica soluzione. Qualora il credito non venga utilizzato interamente, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.
Contrariamente per gli investimenti in beni materiali o immateriali “Industria 4.0” è consentito esclusivamente l’utilizzo in compensazione in 3 quote annuali.