
Con il Messaggio 17.9.2019 n. 3359, l’INPS ammette la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato e la carica di Presidente, amministratore, consigliere delegato all’interno della stessa società, precisando le condizioni necessarie a legittimare, in capo alla stessa persona, il ruolo di amministratore e lavoratore dipendente della società.
In sintesi, l’INPS individua le seguenti condizioni:
– il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso o altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esercita un potere esterno;
– sussistenza della prova di un vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto o organo, nonostante la carica sociale ricoperta dallo stesso;
– il soggetto deve svolgere concretamente mansioni estranee al rapporto organico con la società.
Per dimostrare la compatibilità tra la carica di amministratore e lo status di lavoratore dipendente della medesima società è altresì necessario accertare il concreto svolgimento di attività con i caratteri tipici della subordinazione estranee alle funzioni gestorie proprie della carica sociale.
In particolare, va dimostrato in modo certo, nonostante la carica sociale ricoperta, il vincolo di subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro dipendente.
Tale vincolo è caratterizzato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo, disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Nel citato Messaggio n. 3359, l’INPS propone una sintesi delle condizioni al sussistere delle quali i due predetti ruoli (amministratore, dipendente) possono coesistere:
- Il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo o statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, deve essere affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso o altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale che esercita un potere esterno.
- Va fornita rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene.
- Il soggetto deve concretamente svolgere mansioni estranee al rapporto organico con la società. In particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
Resta ferma l’ incompatibilità del rapporto di lavoro subordinato con le cariche di Amministratore unico e Socio unico.