DURC: chiarimenti sul documento unico di regolarità contributiva

Ai fini della fruizione della deduzione in esame, il citato art. 11 non prevede alcun particolare adempimento in capo al contribuente. Tuttavia, considerato che la Finanziaria 2007 ha disposto che:
“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)…”
si è posta la questione circa la necessità del DURC anche ai fini dell’agevolazione fiscale.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro:
- in un primo momento, nell’ambito della Circolare 30.1.2008, n. 5, aveva ritenuto necessario il DURC, affermando che nel concetto di “benefici normativi e contributivi” rientrano anche le agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro tra cui appunto il cuneo fiscale;
- successivamente, in via ufficiosa, ha sostenuto che non sussiste la necessità di tale documento poiché per le agevolazioni di natura fiscale sarà l’Amministrazione finanziaria a verificare la regolarità contributiva mediante il collegamento informatico con gli enti previdenziali.
Tale seconda interpretazione è stata sostenuta anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro nella Circolare 27.4.2009, n. 4, secondo la quale per la fruizione del cuneo fiscale non è necessario il DURC.
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