Ires ridotta su utili reinvestiti

il 8 Marzo 2019 Categoria:

Dal periodo d’imposta 2019 e a regime, il reddito complessivo dei soggetti Ires (anche con trasparenza fiscale

dell’articolo 115 del Tuir) potrà essere tassato con l’aliquota Ires del 15%, al posto del 24 per cento.

Anche il reddito d’impresa degli imprenditori individuali, delle Snc e delle Sas (sia in contabilità ordinaria che in

semplificata) e, presumibilmente, anche delle Srl con la piccola trasparenza (dell’articolo 116 del Tuir), potrà

essere tassato a Irpef applicando le aliquote a scaglioni Irpef ridotte di 9 punti percentuali, «a partire da quella più

elevata».

In entrambi i casi, il reddito agevolato con l’Ires o l’Irpef ridotte sarà pari alla parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, che verranno accantonati

(solitamente, nel periodo d’imposta di formazione del reddito agevolato) a:

  • riserve diverse da quelle di utili non disponibili
  • al netto delle riduzioni del patrimonio netto per «attribuzioni» ai soci o ai partecipanti, a «qualsiasi titolo» (quindi, al netto anche delle distribuzioni di riserve di capitale), e – probabilmente – intervenute nel periodo d’imposta di formazione del reddito da assoggettare all’Ires o Irpef ridotte.

Ad esempio, per la tassazione del reddito del 2019 dovrebbero rilevare gli utili del 2018, accantonati nel 2019, al netto di tutte le «attribuzioni» effettuate nel 2019.

Una volta determinato annualmente questo importo, però, l’imponibile della tassazione ridotta sarà possibile solo nel limite, da calcolarsi in ciascun periodo d’imposta, dell’importo corrispondente alla somma tra:

1) gli ammortamenti deducibili fiscalmente dei «beni strumentali materiali nuovi», acquisiti dal 2019, anche in leasing, esclusi gli immobili, ma compresi i veicoli (tranne quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) –

  • questi ammortamenti, però, sono rilevanti solo nei limiti della differenza positiva (incrementale) del costo storico fiscale di tutti i beni strumentali materiali (tranne gli immobili e i veicoli dati in uso promiscuo), presenti nell’esercizio di formazione del reddito agevolato (calcolati, probabilmente, con il metodo pro rata temporis)-. A ciò vanno aggiunte le quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, meno il costo storico fiscale di tutti i beni strumentali materiali (tranne gli immobili e i suddetti veicoli) del 2018, meno le relative quote di ammortamento dedotte sempre nel 2018;

2) il costo del personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, a patto che si verifichi l’incremento del

numero medio dei lavoratori, rispetto al 30 settembre 2018. Questo costo rileva solo nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del conto economico civilistico, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

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