I nuovi regimi forfettari

il 17 Dicembre 2018 Categoria:

Nell’ambito del ddl della Finanziaria 2019 è previsto l’aumento a € 65.000 del limite dei ricavi / compensi, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, per l’accesso /permanenza al regime forfettario.

Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno.

Ai fini della verifica del rispetto del citato limite:

• non rilevano gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicato in dichiarazione; 

• in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si

assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

• si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

• non sono residenti. 

• effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari / srl / associazioni in partecipazione.

• hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) e che esercitano attività d’impresa / lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.

RETTIFICA DETRAZIONE IVA

I soggetti che dal 2019 adottano il regime forfetario, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72, devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata in precedenza con riferimento ai beni / servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2018.

Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica:

• va eseguita se non sono trascorsi 5 anni dall’acquisto ovvero 10 anni relativamente agli

immobili;

• non va effettuata per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni con

coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.

In particolare la rettifica interessa le rimanenze di beni al 31.12.2018.

ASPETTI PREVIDENZIALI

Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di

applicazione del regime forfetario, di usufruire, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta del 35%.

ALCUNI VANTAGGI

• non assoggettamento agli ISA;

• esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e conseguente, verosimile, minor costo per la gestione contabile;

• esclusione obbligo di emissione della fattura elettronica;

• non assoggettamento ad IRAP con conseguente esonero dalla presentazione della

dichiarazione e dal versamento dell’imposta.

 In base al comma 65, i soggetti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (anziché 15%), a condizione che:

• il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto,

l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario (ora € 65.000).

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