L’ACCERTAMENTO DA RICARICO E LA RECENTE POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

il 24 Ottobre 2018 Categoria:

TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Gli accertamenti che l’Ufficio può effettuare nei confronti delle imprese ai fini delle imposte sui redditi / IVA sono classificabili nelle seguenti tipologie: 

– accertamento analitico, che rappresenta il metodo ordinario, basato esclusivamente sulle scritture contabili e sulla relativa documentazione, senza alcuna presunzione; –

-accertamento induttivo, che può essere utilizzato al ricorrere di specifiche fattispecie previste dalla norma, tra cui la presenza di una contabilità inattendibile. In tal caso è possibile utilizzare strumenti presuntivi, prescindendo dalle scritture contabili; 

– accertamento analitico–induttivo, in base al quale l’Ufficio procede alla rettifica del reddito d’impresa in base a presunzioni “qualificate” o “semplici” purchè siano gravi, precise e concordanti. 

IL RICARICO NELL’ACCERTAMENTO 

Nell’ambito dell’attività di accertamento analitico–induttivo è frequente l’utilizzo delle percentuali di ricarico per la ricostruzione induttiva dei ricavi e la conseguente rettifica degli imponibili dichiarati. In particolare i verificatori ricostruiscono la “maggiorazione” che l’imprenditore, nel determinare il prezzo di vendita, avrebbe applicato al costo d’acquisto. Essendo il ricarico rappresentato dal rapporto tra i ricavi contabilizzati e gli acquisti rilevati in contabilità, il raffronto tra l’effettivo margine di guadagno con quanto risultante dalla contabilità consente all’Ufficio di presumere che acquisti registrati abbiano dato luogo a vendite non (regolarmente) registrate, ossia a sottofatturazione. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, l’utilizzo delle percentuali di ricarico richiede che le stesse siano determinate: 

– in base alla media aritmetica / ponderata a seconda che i beni siano o meno omogenei; 

– tenendo conto di un campione significativo di beni. 

Peraltro: 

– l’applicazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico diversa rispetto a quella media del settore di appartenenza non è, di per sé, sufficiente a legittimare una presunzione di maggior reddito; 

– l’accettazione del contribuente, in sede di contradditorio con i verificatori, della percentuale di ricarico proposta, costituisce una confessione stragiudiziale che legittima l’accertamento da parte dell’Ufficio. 

ESEMPIO DI SENTENZA 

Il caso 

L’Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori ricavi ad una società di persone esercente l’attività di vendita di arredi e complementi d’arredo, nell’ambito di un accertamento basato su una percentuale di ricarico media del 48,39% a fronte di quella dichiarata pari al 45%. 

Il ricorso del contribuente è stato accolto nei primi 2 gradi di giudizio, sulla base delfatto che la verifica aveva riguardato soltanto 22 tipologie di beni, costituenti il 9% del totale, utilizzando la media aritmetica semplice, anziché quella ponderata,nonostante la variegata gamma di prodotti venduti e le notevoli differenze di prezzo degli stessi. 

L’Ufficio, nel proporre ricorso per Cassazione, ha sostenuto che le tipologie di arredi analizzate erano state individuate tra le maggiormente rappresentative del settore e le più vendute. 

La Sentenza 

I Giudici confermano le conclusioni dei precedenti gradi di giudizio, affermando l’illegittimità dell’accertamento considerato che il campione rappresentativo della merce è “insufficiente”, in quanto pari soltanto al 9% dei beni venduti; inoltre, data la diversità dei prodotti inseriti nel campione, non poteva essere utilizzata la media aritmetica semplice. 

Infatti, il criterio di determinazione della percentuale di ricarico “deve comunque rispondere a canoni di coerenza logica e di congruità” e deve essere rapportato:
– all’omogeneità dei beni. In particolare, il criterio della media aritmetica semplice è consentito solo in presenza di beni omogenei; 

– al campione selezionato per la comparazione tra prezzi di acquisto e di vendita. 

Detto campione non può essere limitato ad alcuni articoli ma deve comprendere l’inventario generale delle merci commercializzate o, comunque, un gruppo significativo per qualità e quantità, senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni. 

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