Compatibilità Naspi con rapporto di lavoro a chiamata o stagionale

il 9 Aprile 2018 Categoria:

Con il Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l’Inps esamina alcuni casi di coesistenza di rapporti di lavoro intermittente o stagionale con la percezione dell’indennità Naspi.

COMPATIBILITÀ NASPI CON RAPPORTO DI LAVORO A CHIAMATA O STAGIONALE

l’INPS ci fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità nelle ipotesi di

• titolarità di rapporto di lavoro intermittente o

• rioccupazione come operaio a tempo determinato in agricoltura.

LAVORO INTERMITTENTE PREESISTENTE

Nel caso di lavoratore titolare contestualmente

• di un rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso che dà diritto alla NASpI e

• di rapporto di lavoro intermittente con obbligo di chiamata (e, dunque, con diritto all’indennità di disponibilità) che rimane in essere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro sopra indicato,

la richiesta di accesso alla NASpI può essere accolta a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS

entro 30 giorni dalla domanda di prestazione,

• il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità.

In tale ipotesi trova applicazione il cumulo della prestazione NASpI con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 8.000 euro. Qualora il lavoratore non comunichi il reddito ovvero lo stesso sia superiore a 8.000 euro, decade il diritto alla NASpI.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro subordinato che cessa e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta (e, dunque, senza diritto all’indennità di disponibilità), faccia richiesta della NASpI, se il contratto intermittente è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica la sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.

In alternativa, il percettore di NASpI può cumulare la relativa indennità con il reddito da lavoro se quest’ultimo non supera il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore

• entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda,

• comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

RIASSUNZIONE LAVORATORE INTERMITTENTE DALLO STESSO DATORE DI LAVORO

Nel caso in cui la fruizione della NASpI derivi dalla scadenza di un contratto stagionale e il lavoratore sia riassunto con contratto di lavoro intermittente dallo stesso datore non trova applicazione il cumulo della prestazione Naspi con il reddito derivante dal lavoro intermittente in quanto non viene soddisfatta la condizione in base alla quale il nuovo datore  deve essere diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Si applica, invece, la sospensione dell’indennità NASpI a condizione che il contratto intermittente sia di durata pari o inferiore a 6 mesi.

Quando il rapporto di lavoro intermittente è

con indennità di disponibilità (obbligo di risposta alla chiamata) l’indennità NASpI sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto;

senza indennità di disponibilità (senza obbligo di risposta alla chiamata) l’indennità NASpI sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

PROROGA DEL CONTRATTO INTERMITTENTE

Opera la sospensione dell’indennità NASpI, per la durata del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che

• durante il periodo di percezione dell’indennità

• instaura un rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, di durata fino a 6 mesi. Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo intermittente) ecceda i 6 mesi a seguito di proroga del contratto, è prevista la decadenza della prestazione a decorrere dalla data della proroga.

PERCETTORE NASPI RIOCCUPATO COME OTD IN AGRICOLTURA

L’inps precisa che nel caso in cui la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non supera i 6 mesi, l’indennità NASpI

• è sospesa d’ufficio

• a prescindere dal reddito che il lavoratore ricava dall’attività svolta.

Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD

abbia una durata superiore a 6 mesi e dalla stessa

il percettore della Naspi ricavi un reddito superiore a 8.000 euro opererà la decadenza dall’indennità NASpI.

RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CHE SI SUSSEGUONO NEL TEMPO

In presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che

• si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità

• per periodi singolarmente non superiori a 6 mesi

• ma la cui somma superi tale limite

si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione Naspi per superamento del semestre previsto dalla norma.

Per maggiori informazioni contattaci.

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