Congedo di paternità: novità del 2018

il 6 Febbraio 2018 Categoria: ,

Con decorrenza Dal 1° gennaio 2018 , cambia la disciplina del congedo di paternità in caso di nascita di un figlio, e viene reintrodotta la possibilità di fruire di un ulteriore giornata di congedo in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.

IL CONGEDO PER IL PADRE PER L’ANNO 2018

Pertanto come introdotto dalla citata Legge n. 232/2016, per l’anno 2018 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto:

• ad un congedo di paternità obbligatorio della durata di 4 giorni, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,

• ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

I congedi di cui sopra spettano per i figli nati, adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2018. Per i figli nati nel corso dell’anno 2017, il padre lavoratore dipendente ha diritto solamente al congedo di paternità obbligatorio di 2 giorni, anche qualora la fruizione del congedo avvenga nel corso del 2018.

TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

Analogamente alle altre prestazioni a carico INPS, l’indennità in esame è corrisposta, di norma, dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Di conseguenza,

• i giorni di congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;

• per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Modalità di utilizzo

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre. Le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore.

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