Liquidazione IVA ed eventuali correzioni

il 15 Settembre 2017 Categoria:

Il secondo invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva è fissato al 18 settembre. Per inviare anche la nuova versione dello spesometro invece c’è stata la proroga al 28 settembre.

Nel caso in cui ci si accorge che ci sono dei nuovi documenti contabili che fanno parte del trimestre chiuso ed inviato, si possono registrare e si può sanare la situazione secondo il seguente iter:

  • invio della comunicazione corretta;
  • versamento delle sanzioni eventualmente ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso.

I due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. La trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.

Come effettuare le correzioni

L’omissione o l’incompletezza delle informazioni delle liquidazioni è punibile con una sanzione da 500 a 2mila euro, diminuita della metà se l’invio dei dati corretti o omessi è effettuato nei 15 giorni successivi alla scadenza. Esiste la possibilità, però, di correggere l’errore direttamente nella dichiarazione Iva annuale, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione e versando la sanzione prevista. Se anche la dichiarazione annuale non è corretta a causa dell’errata liquidazione Iva, si dovrà presentare un’integrativa e, oltre alla precedente sanzione, si dovrà versare anche quella prevista dall’articolo 5 del decreto (infedele dichiarazione).

Come calcolare le sanzioni

Pertanto, una volta individuato il periodo in cui è stata effettuata la trasmissione corretta dei dati, sarà possibile determinare la sanzione, su cui poi applicare le riduzioni previste dal ravvedimento. Se la comunicazione del primo trimestre è stata inviata per la prima volta entro 15 giorni dalla scadenza del 12 giugno, la sanzione base è pari a 250 euro, che può essere ridotta a:

1/9, se il versamento avviene entro il 10 settembre 2017 (90 giorni dalla scadenza del 12 giugno);

1/8, entro il 30 aprile 2018;

1/7, entro il 30 aprile 2019;

1/6, entro il 31 dicembre 2023;

1/5, in caso di costatazione della violazione, ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo.

Qualora, invece, la correzione della comunicazione sia trasmessa a luglio, oltre 15 giorni dalla scadenza del 12 giugno, la sanzione su cui applicare le precedenti riduzioni è pari a 500 euro.

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