DURC: chiarimenti sul documento unico di regolarità contributiva

il 3 Giugno 2016 Categoria:

Ai fini della fruizione della deduzione in esame, il citato art. 11 non prevede alcun particolare adempimento in capo al contribuente. Tuttavia, considerato che la Finanziaria 2007 ha disposto che:

“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)…”

si è posta la questione circa la necessità del DURC anche ai fini dell’agevolazione fiscale.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro:

  • in un primo momento, nell’ambito della Circolare 30.1.2008, n. 5, aveva ritenuto necessario il DURC, affermando che nel concetto di “benefici normativi e contributivi” rientrano anche le agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro tra cui appunto il cuneo fiscale;
  • successivamente, in via ufficiosa, ha sostenuto che non sussiste la necessità di tale documento poiché per le agevolazioni di natura fiscale sarà l’Amministrazione finanziaria a verificare la regolarità contributiva mediante il collegamento informatico con gli enti previdenziali.

Tale seconda interpretazione è stata sostenuta anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro nella Circolare 27.4.2009, n. 4, secondo la quale per la fruizione del cuneo fiscale non è necessario il DURC.

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