Sentenza Corte di Cassazione n. 5001 del 04/03/2014

il 3 Marzo 2014 Categoria:

Nuova gestione nell’ambito della previdenza obbligatoria
obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi

La Corte di Cassazione ha stabilito che il criterio dell’ “attività prevalente” non è valido per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione obbligatoria alla gestione assicurativa previdenziale (L.08/08/95); questa disposizione ha introdotto una nuova gestione nell’ambito della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi.

Ha previsto che dal 1 gennaio 1996 devono essere iscritti ad un apposita Gestione separata, istituita presso l’INPS, i soggetti che esercitano un ‘attività di lavoro autonomo ed i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La regola per cui è molto chiara: l’ attività di lavoro autonomo, soggetta ad iscrizione alla gestione separata, che venga svolta in contemporanea ad un esercizio di un attività di impresa commerciale e/o artigiana , che comporti l’iscrizione ad una relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fà scattare il criterio dell’attività prevalente.

Quindi il socio che partecipa all’attività aziendale e che , nello stesso tempo riveste la carica di amministratore deve iscriversi alle gestioni assicurative inps corrispondenti: per l’attività di lavoro alla gestione commercianti e alla gestione separata per l’attività di amministratore.

Riferimenti Normativi: L.335/95 – L.662/96 – D.L. 78/2010

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